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Ministero della Salute
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A cura di:
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ufficio IV

Web editing:
Dr. D. DE CRINITO

Notifica alimenti addizionati di vitamine
PROCEDURA DI NOTIFICA DEGLI ALIMENTI ADDIZIONATI DISCIPLINATI DAL REG.1925/2006

La notifica di tali alimenti deve essere fatta al Ministero della Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti (DSVET), Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione (DGSAN), Ufficio IV, usando il modulo fornito (MODULO A) cui vanno allegati:
  1. una copia dell'etichetta conforme a quella usata per la commercializzazione ingrandita in modo da adattarsi ad un foglio A4, in bianco e nero, e stampata su carta comune;
  2. bollettino o bonifico attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della Salute di Euro 160,20 (ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni, attualmente D.M. 5 giugno 2003) da effettuarsi sul CC n. 11281011 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Viterbo, oppure IBAN: IT 32 Y 07601 032 000000 11281011, swift/bic BPP II TRR.
Di norma entro 90 giorni dalla ricezione della notifica protocollata, per prodotti conformi vale la formula del silenzio assenso.

In caso di rilievi, il Ministero informerà l’azienda notificante, che ha 30 giorni per adeguarsi a quanto richiesto attraverso l’invio di risposta scritta, contenente le informazioni indicate nello schema specifico (MODULO B). Qualora richiesto alla risposta vanno allegate la nuova copia dell’etichetta conforme e l’eventuale altra documentazione.

L’impresa che intende apportare una variazione a un prodotto già notificato la comunica usando il MODULO C, cui va allegata la nuova copia dell’etichetta. Ove necessario (per modifiche di composizione o delle indicazioni), allegherà il bollettino o il bonifico attestante il nuovo versamento dei diritti spettanti al Ministero della Salute.

Per ulteriori chiarimenti consulta la Circolare 6 marzo 2008, n. 4075-P (G.U. n. 66 del 18 marzo 2008) .


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