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Ministero della Salute
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A cura di:
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici



Autorizzazione all'uso sperimentale e scientifico
Con questo tipo di provvedimento, l’Ufficio autorizza, ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall’autorità giudiziaria, gli istituti d’istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione riconosciuti idonei dal Ministero della salute all’acquisto e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle Tabelle I e II. Sono escluse le aziende già autorizzate all’impiego ai sensi degli articoli 17 e 36 del D.P.R. 309/90. Sono esclusi inoltre i laboratori operanti per Aziende Farmaceutiche che eseguono le sperimentazioni in vitro o in vivo su animali nell’ambito dei necessari controlli e verifiche ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, in quanto tali attività sono ricompresse nell’autorizzazione all’impiego ai sensi degli articoli 17 e 36 del D.P.R. 309/90.

Il decreto di autorizzazione all’acquisto comprende la conseguente possibilità di detenere lo stupefacente ed ha validità biennale.

Alla scadenza dei due anni di validità di tale decreto, sarà necessario, nel caso in cui la sostanza non sia stata del tutto utilizzata, chiedere un nuovo decreto per la sola detenzione della sostanza in giacenza.

Si possono distinguere le seguenti tipologie:


  1. Studio clinico sperimentale

    1. L’autorizzazione viene rilasciata a Istituti di Istruzione Universitaria, Ospedali, Istituti di Ricerca Scientifica, A.S.L., I.R.C.C.S., etc. che effettuano sperimentazioni cliniche debitamente autorizzate. (Agenzia Italiana del Farmaco, Comitato Etico locale)

    2. Le istanze devono essere presentate dai centri interessati solo dopo l’invio della documentazione relativa allo studio da parte del promotore (sponsor) all’Ufficio Centrale Stupefacenti

  2. Ricerca scientifica e sperimentale

    L’autorizzazione viene rilasciata a titolari di laboratori pubblici di ricerca sperimentale che eseguono test in vivo su animali ed in vitro e ricerca scientifica.

  3. Accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi 
    (Art. 75 comma 10 del DPR 309/90)

    L’autorizzazione viene rilasciata ai laboratori che effettuano accertamenti tossicologici forensi ai sensi dell’art. 75 comma 10 del DPR 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni (Istituti di Medicina Legale, Laboratori di Tossicologia Forense, Laboratori Forze di Polizia, Agenzia delle Dogane, A.S.L. Istituto Zooprofilattico Sperimentale A.R.P.A., Istituto Superiore di Sanita’ etc.

    L’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope dovrà essere effettuato mediante buono acquisto, presso fornitori regolarmente autorizzati.

  4. Sono esclusi i laboratori operanti per aziende farmaceutiche che eseguono le sperimentazioni in vitro o in vivo su animali nell’ambito dei necessari controlli e verifiche ai fini dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio dei Farmaci, in quanto tali attività sono ricomprese nell’autorizzazione all’impiego ai sensi degli articoli 17 e 36 D.P.R. 309/90. Per richiedere l’autorizzazione alla sola detenzione di sostanze in giacenza, attenersi alle indicazioni riportate nel modello di domanda sopra indicato senza indicare il fornitore.


  5. Laboratori privati 

    L’autorizzazione viene rilasciata ai laboratori privati che effettuano accertamenti analitici per conto dell’autorita’ giudiziaria, accertamenti di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori oppure analisi tossicologiche per conto dei privati.



    Per richiedere l’autorizzazione alla sola detenzione di sostanze in giacenza, attenersi alle indicazioni riportate nel modello di domanda sopra indicato senza indicare il fornitore


  6. Autorizzazione alla coltivazione delle piante incluse nella Tabella I
    (Art. 26 comma 2 del D.P.R. 309/90 )

    Con questo tipo di provvedimento l’ufficio può autorizzare Istituti Universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante incluse nella Tabella I di cui all’art. 14 del D.P.R. 309/90 per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
    E' disponibile il modulo:


L'indirizzo al quale inviare le richieste è:

Ministero della salute
Ufficio centrale stupefacenti
Viale G. Ribotta, 5
00144 ROMA



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