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Ministero della Salute
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A cura di:
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici



Registrazioni Categoria 2 e Categoria 3

Categoria 2

Tutti gli operatori che immettono sul mercato o esercitano attività di importazione, esportazione o intermediazione di sostanze classificate in Categoria 2 sono tenuti, prima dell’immissione sul mercato, a dichiarare all’Ufficio centrale stupefacenti gli indirizzi dei siti in cui detengono tali sostanze, con esclusione degli operatori che movimentano nel corso dell’intero anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) quantità di sostanze classificate in Categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 allegato II, qui di seguito elencate :

SostanzaValore soglia
Anidride acetica100 litri (circa 108 kg)
Permanganato di potassio100 kg
Acido antranilico e suoi sali1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali1 kg
Piperidina e suoi sali0,5 kg


Sono altresì escluse dall’obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 2 e l’acquisto, la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamenti e le strutture, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2.
Gli operatori, con esclusione di coloro che movimentano precursori di Categoria 2 in quantità non superiori ai valori soglia annuali sopra indicati, delle farmacie e delle strutture sopra indicate, sono tenuti a nominare formalmente un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, denominato anche funzionario competente, e a notificarne all’Ufficio Centrale Stupefacenti nome e coordinate (indirizzo, telefono, fax, e-mail) con indicazione delle carica ricoperta e delle mansioni affidate e con dichiarazione di accettazione dell’interessato.
Questa figura ha la responsabilità di provvedere affinché il commercio di sostanze classificate effettuato sia conforme alle disposizioni vigenti. Al funzionario competente devono essere conferiti i poteri di rappresentare l’operatore e di prendere le decisioni necessarie per l’espletamento di detti compiti. L’incarico di funzionario competente può essere assegnato anche al direttore tecnico, ove la normativa preveda tale figura.

E' disponibile il modulo:






Categoria 3

L’obbligo di registrazione, ad eccezione dell’obbligo di nomina di un funzionario competente, si applica anche agli operatori coinvolti nell’esportazione di sostanze classificate in Categoria 3, con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell’intero anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) quantità di sostanze classificate in Categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui al regolamento (CE) n. 1277/2005 allegato II, qui di seguito elencate :

 

SostanzaValore soglia
Acetone (1)50 kg
Etere etilico (1)20 kg
Metiletilchetone (1)50 kg
Toluene (1)20 kg
Acido solforico100 kg
Acido cloridrico100 kg

(1) I sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
E' disponibile il modulo:


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