Categoria 2
Tutti gli operatori che immettono sul mercato o esercitano attività di importazione, esportazione o intermediazione di sostanze classificate in Categoria 2 sono tenuti, prima dell’immissione sul mercato, a dichiarare all’Ufficio centrale stupefacenti gli indirizzi dei siti in cui detengono tali sostanze, con esclusione degli operatori che movimentano nel corso dell’intero anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) quantità di sostanze classificate in Categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 allegato II, qui di seguito elencate :
| Sostanza | Valore soglia |
| Anidride acetica | 100 litri (circa 108 kg) |
| Permanganato di potassio | 100 kg |
| Acido antranilico e suoi sali | 1 kg |
| Acido fenilacetico e suoi sali | 1 kg |
| Piperidina e suoi sali | 0,5 kg |
Sono altresì escluse dall’obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 2 e l’acquisto, la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamenti e le strutture, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2.
Gli operatori, con esclusione di coloro che movimentano precursori di Categoria 2 in quantità non superiori ai valori soglia annuali sopra indicati, delle farmacie e delle strutture sopra indicate, sono tenuti a nominare formalmente un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, denominato anche funzionario competente, e a notificarne all’Ufficio Centrale Stupefacenti nome e coordinate (indirizzo, telefono, fax, e-mail) con indicazione delle carica ricoperta e delle mansioni affidate e con dichiarazione di accettazione dell’interessato.
Questa figura ha la responsabilità di provvedere affinché il commercio di sostanze classificate effettuato sia conforme alle disposizioni vigenti. Al funzionario competente devono essere conferiti i poteri di rappresentare l’operatore e di prendere le decisioni necessarie per l’espletamento di detti compiti. L’incarico di funzionario competente può essere assegnato anche al direttore tecnico, ove la normativa preveda tale figura.
E' disponibile il modulo:
| Sostanza | Valore soglia |
| Acetone (1) | 50 kg |
| Etere etilico (1) | 20 kg |
| Metiletilchetone (1) | 50 kg |
| Toluene (1) | 20 kg |
| Acido solforico | 100 kg |
| Acido cloridrico | 100 kg |