Importazione ed esportazione di medicinali stupefacenti registrati
Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione, all’impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope e di medicinali compresi nelle Tabelle I e II devono utilizzare particolari moduli quando effettuano delle operazioni commerciali tra l’Italia ed un paese estero, sia comunitario, sia extracomunitario.
I moduli sono modelli ufficiali, stampati a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in cinque copie autocopianti e si distinguono in “Permessi di importazione” e “Permessi di esportazione”.
Le aziende autorizzate che intendono procedere a transazioni internazionali di stupefacenti se ne devono fornire presso:
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Una volta compilati, indicando il nome e la quantità della sostanza stupefacente o psicotropa oggetto dell’operazione commerciale e i soggetti che intervengono nell’import-export, i modelli sono consegnati all’Ufficio che provvede alla specifica valutazione.
Molto importante è verificare se le quantità di sostanza che l’azienda intende movimentare è compresa nella quantità totale di cui ogni paese aderente alle Convenzioni internazionali in materia di stupefacenti dispone, in relazione a delle previsioni di consumo che annualmente sono stabilite dai singoli paesi con l’approvazione, ove necessario, dell’Organo di controllo internazionale in materia di stupefacenti (INCB - International Narcotics Control Board presso l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite di Vienna).
L’ufficio è dotato di un sistema informatico che scala automaticamente le quantità di sostanza volta per volta movimentate in modo da non rilasciare permessi qualora i limiti quantitativi assegnati ad ogni singolo paese siano esauriti.
Successivamente il permesso viene consegnato all’azienda che procederà alla transazione commerciale entro sei mesi dalla data di emissione del permesso stesso, che può essere utilizzato una sola volta.
L’azienda, dopo aver effettuato l’operazione commerciale, comunica all’ufficio l’avvenuta transazione e la quantità di sostanza effettivamente movimentata, quantità che può essere anche inferiore a quella indicata nel permesso stesso.
Trasporto e detenzione di medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella II ad uso personale
Per il trasporto e la detenzione ad uso personale di medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella II, sezioni A, B, C, D ed E compilare il Modulo da presentare all’autorità doganale, in uscita dal territorio italiano:
Certificazione di possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella II